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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio
finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero
di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza nelle localita' che saranno stabilite di intesa tra i
Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.