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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la costruzione di case popolari da parte di cooperative
costituite fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione
vitalizia di guerra, si applicano le disposizioni contenute nel
titolo XI della prima parte del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
La pensione vitalizia, dovra' essere documentata con riferimento al
momento dell'assegnazione dell'alloggio.