Legge Ordinaria n. 941 del 30/08/1951 (Pubblicata nella G.U. del 19 settembre 1951)
Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilita' di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disponibilita' di bilancio reperite per l'esercizio finanziario
1950-51   e   destinate   alla   copertura   di  oneri  derivanti  da
provvedimenti   legislativi   non   perfezionati   entro  l'esercizio
medesimo,  potranno  essere  utilizzate  per il finanziamento di tali
oneri,  sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il
successivo esercizio finanziario 1951-52.
  E' inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-52 la facolta' recata
dalla  legge  30  novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate
previste  da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio
1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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