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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni
fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di
essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il
duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo
stabilimento di questo dove il buono o il libretto e' pagabile.