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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il
finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime
per costituzione di riserve di proprieta dello Stato, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
All'art. 2 dopo la parola "entita'" aggiungere le altre: "e la
natura".
All'art. 3 alla data "30 giugno 1952" sostituire l'altra "30 giugno
1953".
All'art. 4 dopo le parole: "dei Ministri" aggiungere le altre:
"entro i termini fissati dall'art. 3".
All'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:
"Il ricavato della alienazione totale o parziale di cui al
precedente comma, realizzato anteriormente al 1 luglio 1953,
decurtato delle spese di cui al successivo art. 5, sara' dal Ministro
per il tesoro di mano in mano integralmente destinato alla anticipata
estinzione dei buoni del Tesoro di cui al successivo art. 5".
L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
"In corrispondenza delle operazioni di finanziamento di cui al
precedente art. 1, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
emettere buoni del Tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino
al 4,50 per cento.
"Fino al 30 giugno 1953, sul controvalore in lire delle valute
cedute ai sensi del precedente art. 1, e' corrisposto all'Ufficio
italiano dei cambi, l'interesse al tasso che, entro il limite massimo
di quello di cui al comma precedente, sara' stabilito nella
convenzione che il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare,
in esenzione di tassa di bollo ed imposta di registro con l'Ufficio
italiano dei cambi per regolamento dei rapporti derivanti dalla
presente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 30 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI