Legge Ordinaria n. 950 del 30/08/1951 (Pubblicata nella G.U. del 22 settembre 1951)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, recante norme per il finanziamento di acquisti di prodotti alimentari e di materie prime per costituzione di riserve di proprieta' dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto-legge  7  luglio  1951,  n.  490,  recante norme per il
finanziamento  di  acquisti di prodotti alimentari e di materie prime
per  costituzione  di riserve di proprieta dello Stato, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:

  All'art.  2  dopo  la  parola  "entita'" aggiungere le altre: "e la
natura".
  All'art. 3 alla data "30 giugno 1952" sostituire l'altra "30 giugno
1953".
  All'art.  4  dopo  le  parole:  "dei Ministri" aggiungere le altre:
"entro i termini fissati dall'art. 3".
  All'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  ricavato  della  alienazione  totale  o  parziale  di  cui  al
precedente   comma,   realizzato  anteriormente  al  1  luglio  1953,
decurtato delle spese di cui al successivo art. 5, sara' dal Ministro
per il tesoro di mano in mano integralmente destinato alla anticipata
estinzione dei buoni del Tesoro di cui al successivo art. 5".
  L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "In  corrispondenza  delle  operazioni  di  finanziamento di cui al
precedente  art.  1,  il  Ministro  per  il  tesoro e' autorizzato ad
emettere  buoni  del Tesoro speciali fruttanti l'interesse annuo fino
al 4,50 per cento.
  "Fino  al  30  giugno  1953,  sul controvalore in lire delle valute
cedute  ai  sensi  del  precedente art. 1, e' corrisposto all'Ufficio
italiano dei cambi, l'interesse al tasso che, entro il limite massimo
di   quello  di  cui  al  comma  precedente,  sara'  stabilito  nella
convenzione che il Ministro per il tesoro e' autorizzato a stipulare,
in  esenzione  di tassa di bollo ed imposta di registro con l'Ufficio
italiano  dei  cambi  per  regolamento  dei  rapporti derivanti dalla
presente legge".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Gressoney, addi' 30 agosto 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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