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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento definitivo
dell'Esercito, gli organici dei sottufficiali dell'Esercito, esclusi
quelli dell'Arma dei carabinieri, a modifica di quanto stabilito con
l'art. 14, primo comma della legge 21 giugno 1934, n. 1093, quale
risulta modificato dall'art. 1 della legge 25 agosto 1940, n. 1306,
sono transitoriamente fissati come segue:
sergenti e sergenti maggiori vincolati a ferma o rafferma,
sergenti maggiori in carriera continuativa: n. 7800;
marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori e
aiutanti di battaglia: n. 10.200.
Negli organici suddetti sono compresi 90 capi maniscalchi delle tre
classi e 70 sergenti maggiori e sergenti maniscalchi.