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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'addizionale istituita, col decreto-legge 30 novembre 1937, n.
2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a
centesimi 5 per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e
provinciali, con decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, e'
ulteriormente elevata per il periodo 1 gennaio 31 dicembre 1952 a
centesimi 10.
Il maggior provento dipendente dall'aumento di cui al comma
precedente e' riservato all'Erario e sara' versato in apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata.