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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio
1947, n. 2, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'Ente e' concessionario dell'uso di acque pubbliche
utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le
concessioni di uso delle acque validamente acquisite da, terzi e le
attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in
Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si
applicano le disposizioni dell'art. 16".
Art. 16. - Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Salvo che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai
programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato gia'
disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione
previsto nell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di
concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia
elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto
decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma
delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il
Presidente della Regione siciliana.
"Parimenti e' effettuata, in base alle medesime disposizioni,
l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in
vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2
gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti
nonche' nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa
idraulicamente con utenze attuate in base a precedenti concessioni
validamente acquisite e consenta un miglior sfruttamento di tutte o
parte delle opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti
in esercizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
PELLA - ALDISIO -
FANFANI - MALVESTITI
- CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI