Legge Ordinaria n. 1006 del 20/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio
1947, n. 2, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
  Art. 1. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "L'Ente   e'   concessionario   dell'uso   di   acque   pubbliche
utilizzabili   per   produzione   di   energia  elettrica,  salvo  le
concessioni  di  uso delle acque validamente acquisite da, terzi e le
attribuzioni   dell'Ente  per  la  colonizzazione  del  latifondo  in
Sicilia.  Per  le  domande  di  concessione in corso d'istruttoria si
applicano le disposizioni dell'art. 16".
  Art.  16.  -  Il  primo  e  il  secondo  comma  sono sostituiti dai
seguenti:
    "Salvo  che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai
programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato gia'
disposto   in  favore  dell'Ente  il  provvedimento  di  approvazione
previsto  nell'ultimo  comma dell'art. 11 del decreto legislativo del
Capo  provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di
concessione  di  derivazioni  idrauliche  per  produzione  di energia
elettrica  in  Sicilia,  che,  all'entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto,  siano  state  ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma
delle  disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici
approvato  con  regio  decreto  11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il
Presidente della Regione siciliana.
  "Parimenti  e'  effettuata,  in  base  alle  medesime disposizioni,
l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in
vigore  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 2
gennaio  1947,  n.  2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti
nonche'   nuove   concessioni,  la  cui  utilizzazione  sia  connessa
idraulicamente  con  utenze  attuate in base a precedenti concessioni
validamente  acquisite  e consenta un miglior sfruttamento di tutte o
parte  delle opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti
in esercizio".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 20 luglio 1952

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - VANONI -
PELLA - ALDISIO -
FANFANI - MALVESTITI
- CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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