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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 21
marzo 1949, n. 101, e' sostituito dal seguente:
"I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali,
sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere,
predisposti dai Comuni, Province, istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o
col concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa
non superiore a lire 20 milioni, al parere del medico provinciale e
del veterinario provinciale quando trattasi di progetti per la
costruzione di mattatoi o di altre opere igieniche di interesse
veterinario.
Per i progetti, il cui importo e' compreso fra le lire 20 milioni e
80 milioni, e' sentito il parere del Consiglio provinciale di
sanita'.
Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 80 milioni
oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche
interessanti piu' province, qualunque ne sia l'importo, e' competente
a pronunciarsi il Consiglio superiore di sanita'.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresi' ai
progetti relativi alla costruzione delle opere anzidette da parte di
altri enti pubblici, anche se attuate a spese o col concorso dello
Stato.
Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale,
nonche' quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli
effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento
della spesa occorrente".