Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le attivita' relative alla fecondazione artificiale degli animali
sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, ai fini zootecnici, e dell'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanita' pubblica, ai fini sanitari.
La istituzione e la attivazione di impianti per la fecondazione
artificiale degli animali sono subordinate ad autorizzazioni da
rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica,
di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le
autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e
zootecniche degli allevamenti.
Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente e'
data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori
legalmente costituiti.
Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli
animali, devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con
esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento
presso le Universita' e presso Istituti pubblici a cio' autorizzati
dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica. E', pero,
vietato ai veterinari condotti di essere comunque interessati come
titolari, come gestori, ovvero come dirigenti, nella gestione degli
impianti per fecondazione artificiale.