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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito l'Ente per la valorizzazione dell'isola d'Elba, avente
personalita' giuridica, con sede in Portoferraio.
L'Ente suddetto, che avra', la durata di trenta anni, provvede:
a) alla valorizzazione delle risorse naturali della Isola;
b) al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'Isola, anche
promuovendo ed incrementando la costruzione, nelle localita' piu'
adatte come zone climatiche e turistiche, di nuovi nuclei edilizi,
villini, alberghi, pensioni ed altri edifici, che al detto scopo
possono concorrere;
c) alla compilazione del piano territoriale di coordinamento
previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, promuovendone
l'approvazione a norma della legge stessa;
d) alle opere, ed in genere, agli adempimenti che per il regio
decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge con la
legge 1 luglio 1926, n. 1380, e per la legge 29 gennaio 1934, n. 321,
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