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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I profughi della Venezia Giulia, ex appaltatori di magazzini di
vendita di generi di monopolio ubicati in territorio non piu'
soggetto alla sovranita' nazionale, i quali siano stati incaricati
della reggenza provvisoria di altro magazzino di vendita in
territorio nazionale, possono conseguire l'appalto definitivo, a
trattativa privata, del magazzino che gestiscono alla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza delle norme di cui
all'art. 48 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577.