Legge Ordinaria n. 1014 del 20/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1952)
Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti
aventi rapporto di impiego con imprese editoriali e' determinata come
segue:
    lire 3120 mensili per ciascun figlio;
    lire 1820 mensili per il coniuge;
    lire 1313 mensili per ciascun genitore.
  La  relativa  aliquota di contribuzione e' determinata nella misura
del  55 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di
retribuzione di lire 6250 mensili.
  La  misura degli assegni familiari e del relativo contributo di cui
ai  precedenti  commi  e'  comprensiva  degli  assegni  familiari  di
caropane  e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo
del  Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive
modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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