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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti
aventi rapporto di impiego con imprese editoriali e' determinata come
segue:
lire 3120 mensili per ciascun figlio;
lire 1820 mensili per il coniuge;
lire 1313 mensili per ciascun genitore.
La relativa aliquota di contribuzione e' determinata nella misura
del 55 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di
retribuzione di lire 6250 mensili.
La misura degli assegni familiari e del relativo contributo di cui
ai precedenti commi e' comprensiva degli assegni familiari di
caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive
modificazioni.