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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'art.
5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'art. 24 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale in base alla valutazione del
carico funzionale dei singoli uffici di collocamento e nel limite
delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:
Misura
del compenso Numero dagli
annuo lordo incaricati
L. 120.000........................................ 2.700
" 180.000........................................ 1.000
" 216.000........................................ 1.000
" 240.000........................................ 1.000
" 264.000........................................ 700
" 300.000........................................ 500
" 360.000........................................ 400
Il compenso annuo sopra previsto e' suddiviso in tredici mensilita'
da corrispondersi le prime dodici alla fine di ciascun mese e la
tredicesima alla data del 16 dicembre di ogni anno in ragione di
tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo svolgimento
dell'incarico nel corso dell'anno.