Legge Ordinaria n. 1015 del 20/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 6 agosto 1952)
Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all'art.
5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, e all'art. 24 della
legge  29  aprile 1949, n. 264, e' stabilito con decreto del Ministro
per  il  lavoro  e la previdenza sociale in base alla valutazione del
carico  funzionale  dei  singoli  uffici di collocamento e nel limite
delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:
          Misura
       del compenso                                      Numero dagli
        annuo lordo                                       incaricati

       L. 120.000........................................    2.700
       "  180.000........................................    1.000
       "  216.000........................................    1.000
       "  240.000........................................    1.000
       "  264.000........................................      700
       "  300.000........................................      500
       "  360.000........................................      400

  Il compenso annuo sopra previsto e' suddiviso in tredici mensilita'
da  corrispondersi  le  prime  dodici  alla fine di ciascun mese e la
tredicesima  alla  data  del  16  dicembre di ogni anno in ragione di
tanti   dodicesimi  quanti  sono  i  mesi  di  effettivo  svolgimento
dell'incarico nel corso dell'anno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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