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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I rischi dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti
la capacita' di copertura delle societa' autorizzate ad assicurarli,
possono essere assunti in riassicurazione da societa' autorizzate per
altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e
dello statuto rispettivo.