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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla
Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti
automobilistici:
a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti
stradali ed i trasporti automobilistici;
b) Convenzione sulla circolazione stradale;
c) Protocollo relativo ai paesi o territori presente mente
occupati;
d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.