Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n.
292, e' sostituito dal seguente: e in seguito alla sistemazione a
ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi
i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati
all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione
invalidita', vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla
data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo.
Tale recupero sara' effettuato:
1) per il periodo anteriore al 1 maggio 1946: in ragione della
meta' dei contributi normali per le assicurazioni invalidita',
vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi,
nuzialita' e natalita', versati a carico sia dell'agente che
dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei
contributi integrativi per la assicurazione invalidita', vecchiaia e
superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto
legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177;
2) per il periodo dal 1 maggio 1946 in poi: in ragione
dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e
supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per
l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, nonche' di
quelli straordinari versati al Fondo di solidarieta' sociale per la
parte a carico dell'Amministrazione.
Sara' provveduto altresi' al ricupero dei contributi a carico
dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza
marinaria nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa".