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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, e' sostituito dal
seguente:
"Il beneficio di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo
1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di eta' per
l'assunzione del personale sanitario, e' aumentato di tre anni e sei
mesi ed e' esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per
tutta la durata di applicazione di esso".
Coloro che fruiscono di tale aumento possono partecipare ai
concorsi fino ad un giorno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 20 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI