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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a partecipare ad
Enti nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attivita'
dei lavori pubblici; ad organizzare o partecipare a convegni e
congressi, nazionali o internazionali, aventi le stesse
caratteristiche; ad organizzare o partecipare a mostre e fiere
nazionali o internazionali, col fine di mettere in evidenza la
propria attivita'; e compiere studi e ricerche sperimentali,
provvedendo anche al coordinamento e alla metodizzazione degli studi,
nonche' a pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici.
Le spese relative sono annualmente previste in apposito capitolo di
bilancio.