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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' fissato per l'esercizio 1952-53 un limite di impegno di lire
1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e'
autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo
unico 28 aprile 1938, numero 1165, sull'edilizia popolare ed
economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in
annualita' agli enti e societa' previsti dalle citate disposizioni,
che costruiscono case popolari.