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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I marittimi muniti di patente di padrone, i quali, alla data di
pubblicazione della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici
mesi di navigazione fuori del Mediterraneo quali addetti alla
direzione nautica o al comando di guardia su unita' destinate alla
pesca atlantica, possono imbarcare con le stesse funzioni sulle
unita' adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la
navigazione suddetta.