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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I personali civili, gia' dipendenti da ditte ed organizzazioni
private incaricate, in zona di operazioni fuori del territorio
metropolitano, di lavori e di servizi connessi alle operazioni
militari, nei confronti dei quali sia stata disposta dall'autorita'
competente la militarizzazione ai soli fini penali e disciplinari e
che, per aver operato in zona di operazioni alle dipendenze dirette
od indirette dell'autorita' militare, abbiano subito la captivita' in
campi di concentramento delle Nazioni Unite, o comunque fuori del
territorio nazionale e delle ex colonie italiane, hanno diritto, per
il periodo di captivita' e fino alla data di rimpatrio, ma comunque
non oltre il 9 maggio 1947, ai seguenti assegni nella misura in
vigore nell'indicato periodo di tempo, e per il grado militare cui
sono equiparati ai sensi del successivo art. 2:
stipendio o paga;
aggiunta di famiglia o indennita' di carovita;
soprassoldo coloniale o assegno speciale giornaliero previsti per
le rispettive zone di operazioni;
soprassoldo di operazioni;
indennita' militare.