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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di servizio notturno, stabilita per le guardie
notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', viene
elevata a L. 170 per ogni notte di servizio a decorrere dal 1 luglio
1951.