Legge Ordinaria n. 1077 del 31/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1952)
Conferma in servizio, per l'anno scolastico 1952-53, dei professori non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I professori non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole
di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1951-52 per effetto di
nomina  conferita dai provveditori agli studi, oppure, per le materie
professionali  negli  istituti  o  nelle  scuole  di istruzione media
tecnica,  dai capi di istituto, sono confermati a domanda nel proprio
posto  per  l'anno  scolastico  1952-53,  sempreche'  il posto stesso
risulti disponibile.
  Sono confermati per il medesimo anno e alle stesse condizioni anche
gli  incaricati  con  nomina  triennale  il  cui triennio di servizio
termini con l'anno scolastico 1951-52.
  La   conferma   non  spetta  a  coloro  che  non  siano  muniti  di
abilitazione per l'insegnamento tenuto, a coloro che abbiano compiuto
il  70° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico 1951-52, a coloro
che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore a "buono".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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