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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I professori non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole
di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1951-52 per effetto di
nomina conferita dai provveditori agli studi, oppure, per le materie
professionali negli istituti o nelle scuole di istruzione media
tecnica, dai capi di istituto, sono confermati a domanda nel proprio
posto per l'anno scolastico 1952-53, sempreche' il posto stesso
risulti disponibile.
Sono confermati per il medesimo anno e alle stesse condizioni anche
gli incaricati con nomina triennale il cui triennio di servizio
termini con l'anno scolastico 1951-52.
La conferma non spetta a coloro che non siano muniti di
abilitazione per l'insegnamento tenuto, a coloro che abbiano compiuto
il 70° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico 1951-52, a coloro
che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore a "buono".