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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a bandire
annualmente un concorso per i migliori lavori su argomenti delle
materie comprese in uno dei seguenti due gruppi:
I gruppo: a) scienze filosofiche; b) scienze giuridiche,
economiche e sociali; c) scienze storiche e ausiliarie della storia;
d) scienze filologiche, critica letteraria ed artistica;
II gruppo: e) scienze matematiche; f) scienze fisiche; g) scienze
chimiche; h) scienze naturali.
Il primo anno i concorsi saranno banditi per le quattro materie del
primo gruppo; il secondo anno per le quattro materie del secondo
gruppo; e cosi' via alternativamente.