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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-1952 il contributo a
favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta e'
elevato da lire 24.000.000 a lire 120.000.000 annue.