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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nelle Province, dove siano ancora in vigore graduatorie dei
concorsi magistrali ad esaurimento, di cui ai decreti legislativi 21
aprile 1947, n. 373, 16 aprile 1948, n. 830, 7 maggio 1948, n. 817 ed
alla legge 9 maggio 1950, n. 281, le assunzioni in ruolo, fatta
preliminarmente salva l'assegnazione di un quinto per ogni tipo di
concorso, saranno disposte in modo da raggiungere complessivamente i
tre quinti dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno
scolastico.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI