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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale dipendente dal Ministero della pubblica istruzione,
cui vengano affidati incarichi ispettivi negli Istituti di istruzione
media e artistica di ogni ordine e grado entro il perimetro del
centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze
inferiori a quelle previste dalle disposizioni vigenti perche' sorga
il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, e' concessa,
in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto con mezzi
regolamentari e al doppio decimo sul prezzo del biglietto ferroviario
a tariffa ridotta, una indennita' forfetaria commisurata ad un quinto
dell'indennita' di missione in vigore nel tempo, per ogni giorno
impiegato.
Non puo' essere corrisposta piu' di un'indennita' per lo stesso
giorno, anche se vengano effettuati piu' incarichi.
Qualora la distanza comporti il trattamento di missione, in luogo
di quest'ultimo e' corrisposta se piu' favorevole l'indennita' di cui
al primo comma.