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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il testo del secondo comma dell'art. 14 del decreto Del Presidente
della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e' sostituito dai commi
seguenti:
"La Commissione provinciale e' composta:
1) da un magistrato in attivita' di servizio o a riposo,
presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente
per territorio;
2) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal
presidente della Corte d'appello competente per territorio;
3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione o da un suo delegato;
4) da un rappresentante della gestione I.N.A. Casa;
5)) da un rappresentante dell'intendenza di finanza;
6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante
dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5
della legge 28 febbraio 1949, n. 48, scelti dal prefetto tra quelli
designati dalle organizzazioni sindacali locali.
In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di
presidente sono disimpegnate dal vice-presidente.
In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Per ognuna delle categorie, di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono
nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in
numero eguale ai rappresentanti effettivi.
Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entita'
del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, puo' con suo
decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale,
piu' Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi
ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI