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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, e'
aggiunto il seguente periodo:
"I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di
statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione".