Legge Ordinaria n. 1085 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1952)
Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, e'
aggiunto il seguente periodo:
  "I   fondi  occorrenti  sono  assegnati  all'istituto  centrale  di
statistica, che ne rendera' conto con apposita gestione".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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