Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274, per il
compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le
pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed
invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, e' raddoppiata.
Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno,
non puo' superare lire 2800.