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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione n. 88, concernente l'organizzazione del servizio di
impiego adottata a San Francisco, dalla Conferenza generale
dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il 9 luglio 1948.