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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di
miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e
successive modificazioni, il limite d'impegno, fissato dall'art. 2
della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'art. 1, comma
primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n.
733, con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835,
e con l'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 381, e' aumentato di
lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1951-52,
1952-53, 1953-54, 1954-55 e 1955-56.
In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla
corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'art. 1
della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'art. 3, comma
secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n.
733, con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5
maggio 1948, n. 835, e con l'art. 1, comma secondo, della legge 4
maggio 1951, n. 381, sono aumentati di lire 200 milioni per
l'esercizio finanziario 1951-52, di lire 400 milioni per l'esercizio
finanziario 1952-53, di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario
1953-54, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55, di
lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1955-56,
al 1980-81, di lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1981-82,
di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1982-83, di lire 400
milioni per l'esercizio finanziario 1983-84 e di lire 200 milioni per
l'esercizio finanziario 1984-85.