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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata
dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle
disposizioni in vigore, e' stabilita nella misura dell'uno per
cento.
Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui all'art 1,
primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1, l'imposta sull'entrata
e' stabilita nella misura del 4 per cento per quelli classificati di
lusso e del 3 per cento per quelli di prima categoria; alla stessa
imposta del 3 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti
dagli esercenti di cui al secondo comma del citato articolo.
L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume
degli affari, e' stabilita nella misura del 4 per cento per le
vendite relative ai prodotti elencati nell'art. 4 della legge 7
gennaio 1949, n. 1, nella misura del 3 per cento per le vendite
relative ai prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, nella misura di
L. 0,50 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art.
3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e nella misura del 2 per
cento per le vendite di libri usati di cui all'art. 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
1 gennaio 1951.