Legge Ordinaria n. 110 del 04/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1952)
Modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Salvo  quanto  disposto  nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata
dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle
  disposizioni  in  vigore,  e'  stabilita  nella misura dell'uno per
  cento.
Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui all'art 1,
primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1, l'imposta sull'entrata
e'  stabilita nella misura del 4 per cento per quelli classificati di
lusso  e  del  3 per cento per quelli di prima categoria; alla stessa
imposta del 3 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti
dagli esercenti di cui al secondo comma del citato articolo.
  L'imposta  sull'entrata  dovuta  in  abbonamento, in base al volume
degli  affari,  e'  stabilita  nella  misura  del  4 per cento per le
vendite  relative  ai  prodotti  elencati  nell'art.  4 della legge 7
gennaio  1949,  n.  1,  nella  misura  del 3 per cento per le vendite
relative  ai  prodotti  di cui all'art. 1 del decreto legislativo del
Capo  provvisorio  dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, nella misura di
L. 0,50 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art.
3  della  legge  29  dicembre  1949, n. 955, e nella misura del 2 per
cento  per  le  vendite di libri usati di cui all'art. 10 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799.
  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
1 gennaio 1951.
 

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