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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri, gia' trattenuti da qualsiasi data o richiamati
anteriormente al 1 gennaio 1940, collocati o da collocarsi in congedo
dalla data della cessazione dello stato di guerra (15 aprile 1946),
senza aver compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a
pensione compete una indennita', per una volta tanto, pari ad una
mensilita' di stipendio o 30 giorni di paga base, integrati
dall'importo mensile della indennita' militare e della indennita'
militare speciale, e dal dodicesimo della tredicesima mensilita', per
ogni anno di servizio prestato dalla data del trattenimento o
dell'ultimo richiamo.