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La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I pagamenti anticipati delle merci da importare sono subordinati
alle prestazioni di cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi
da parte dell'importatore.
E' altresi' subordinata alla prestazione di cauzione, qualora
questa non sia stata prestata a norma del comma precedente, nel caso
in cui abbia luogo da parte della Banca d'Italia, o da parte delle
banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, la consegna
all'importatore dei documenti idonei a conferire la disponibilita'
delle merci da importare.
La misura della cauzione e' stabilita con decreto del Ministro per
il commercio con l'estero.
La cauzione puo' essere sostituita da, fidejussione bancaria.