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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, e del Corpo degli agenti di custodia
e' concessa l'indennita' di marcia con le stesse norme e nelle stesse
misure previste dalle vigenti disposizioni per i militari
dell'Esercito.