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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi
spettanti ai titolari italiani di beni, di cui all'art. 1 della legge
5 dicembre 1949, n. 1064, qualora ne sia stata fatta denuncia e dalla
competente Commissione mista italo-jugoslava ne sia stata
riconosciuta la legittimazione.