Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per
l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone
complessivamente di cento punti, dei quali 75 sono attribuiti alle
prove di esame e 25 ai titoli, nonche' di 15 punti supplementari per
i titoli di cui al n. 4 dell'annessa tabella.
Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non puo' superare
il limite massimo di 100.
Quando si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione
dispone solo dei 75 punti riservati alle prove di esame.
Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le
singole prove di esame. Determina altresi', i punteggi da attribuire
ai singoli titoli, per le categorie e nei limiti previsti
dall'annessa tabella di valutazione.
La ripartizione e' subito resa nota mediante affissione all'albo
dei Ministero della pubblica istruzione ed e' riportata, con le
opportune motivazioni, nel verbale della predetta adunanza e nella
relazione finale.
Nella partecipazione di ammissione alle prove orali e' data
comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.
I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche,
limitatamente ai concorrenti che vi si siano stati ammessi.
Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce,
entro il limite dei cento punti di cui al primo comma del presente
articolo, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un
minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella.
Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove
orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel
giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.