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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica Hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tasse di ancoraggio stabilite dall'art. 20 della legge 23 luglio
1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal
regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge
21 marzo 1926, n. 597, dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n.
1636, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 466, dalla legge 14
marzo 1940, n. 240, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per le navi a propulsione
meccanica nazionali e per le estere equiparate, in virtu' dei
trattati, alle nazionali, sono fissate come segue:
A) per approdo:
a) a lire 75 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta,
di navi provenienti dall'estero;
b) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta
di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge
del lo Stato;
B) per abbonamento:
a) a lire 175 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta
di navi provenienti dall'estero;
b) a lire 55 per ogni tonnellata di stazza netta, se si tratta
di navi che navigano esclusivamente fra i porti, le rade e le spiagge
dello Stato.