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La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 7 della legge 13 marzo 1950, n. 120, e'
sostituito dal seguente:
"Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale assistenza per i
dipendenti da Enti locali, concernenti la concessione delle
prestazioni sanitarie, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio
di amministrazione dell'Istituto, che decide, in via definitiva, nei
novanta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La
mancata decisione in tale termine importato accettazione del
ricorso".