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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La formula "intera proprieta'" contenuta nel primo comma
dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, deve
interpretarsi nel senso di proprieta' di tutti i beni terrieri
situati in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana.
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data ad Arpy di Morgex, addi' 16 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI -
ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI