Legge Ordinaria n. 1219 del 31/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 25 settembre 1952)
Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, richiamato in vigore
con la legge 15 marzo 1951, n. 250, continua ad avere efficacia dal 1
luglio 1952 fino al 31 dicembre 1952.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - ZOLI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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