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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 800 milioni, da
prelevarsi dal fondo di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n.
1108, per la esecuzione di lavori marittimi nel porto di Livorno.