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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei trasporti, sentita la Commissione
interministeriale prevista dall'art. 12 della legge 14 giugno 1949,
n. 410, integrata a termini dell'art. 10 della presente legge, e
tenuto conto anche delle funzioni economico-sociali delle singole
linee determina:
a) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e
funicolari in regime di concessione, essendo gia' esercitate con
mezzi sufficientemente moderni tali da soddisfare le esigenze di
pubblico interesse, debbano essere risanate mediante l'adeguamento
delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente
legge, senza far luogo ai provvedimenti di cui al successivo art. 3;
b) quali ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e
funicolari in regime di concessione, debbano essere risanate entro un
congruo termine di tempo (in ogni caso non superiore a tre anni dalla
data di deliberazione della Commissione competente) mediante
l'ammodernamento, trasformazione o sostituzione degli impianti e del
materiale rotabile o del sistema di trasporto, usufruendo dei
benefici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;
c) per quali linee o tronchi di linee ferroviarie o tramviarie
possa farsi luogo alla sostituzione dei servizi su rotaia, alle
stesse condizioni tariffarie, con servizi stradali paralleli, facendo
salva la permanenza dei diritti acquisiti, sia per la retribuzione
che per la stabilita' dell'impiego e la previdenza del personale che
verra' utilizzato e al quale si ricorrera' per il nuovo servizio con
assoluto carattere di priorita'. Il confronto economico fra il
sistema attuale ed il nuovo dovra' tener conto della permanenza del
trattamento sindacale di cui sopra.
La eventuale soppressione della linea considerata non suscettibile
di risanamento deve essere disposta con apposita legge.