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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme
contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel regio
decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con
modificazione, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, gia' raddoppiate a
norma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e
successivamente aumentate di cinque volte per effetto dell'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947,
n. 421, sono ulteriormente aumentate nei minimi e nei massimi in
ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.
I Comuni i quali abbiano emanato regolamenti per la disciplina
della circolazione urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti
stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le
sanzioni pecuniarie.
Tali modificazioni devono essere approvate dal Ministro per i
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma
dell'art. 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.