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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e' aumentato a lire
300.000 annue il contributo di cui all'art. 98, terzo comma, del
testo unico 9 aprile 1922, n. 932, corrisposto dallo Stato
all'Istituto di credito agrario per la Sardegna a titolo di parziale
compenso delle spese inerenti alla vigilanza sulle Casse comunali e
sugli altri enti di credito agrario dell'Isola.