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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:
1) Convenzione n. 3 concernente l'impiego delle donne prima e
dopo il parto - Washington, 29 novembre 1919.
2) Convenzione n. 13 concernente l'impiego della biacca nella
pittura - Ginevra, 19 novembre 1921.
3) Convenzione n. 39 concernente l'assicurazione obbligatoria
sulla vita, dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle
professioni libere, nonche' dei lavoratori a domicilio e del
personale addetto ai lavori domestici - Ginevra, 29 giugno 1933.
4) Convenzione n. 40 concernente l'assicurazione obbligatoria
sulla vita dei salariati delle imprese agricole - Ginevra, 29 giugno
1933.
5) Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie
professionali - Ginevra, 21 giugno 1934.
6) Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria - Ginevra,
23 giugno 1934.
7) Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori
sotterranei nelle miniere di ogni categoria - Ginevra, 21 giugno
1935;
8) Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime
internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni
invalidita',; vecchiaia e morte - Ginevra, 22 giugno 1935.
9) Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate -
Ginevra, 24 giugno 1936.
10) Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacita'
professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile
- Ginevra, 24 ottobre 1936.
11) Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore
in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi - Ginevra,
24 ottobre 1936.
12) Convenzione n. 58 che fissa l'eta' minima di ammissione dei
fanciulli al lavoro marittimo - Ginevra, 24 ottobre 1936.
13) Convenzione n. 59 che fissa l'eta' minima di ammissione dei
fanciulli ai lavori industriali - Ginevra, 22 giugno 1937.
14) Convenzione n. 60 concernente l'eta' di ammissione dei
fanciulli ai lavori non industriali - Ginevra. 22 giugno 1937.
15) Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione ed il servizio
di mensa a bordo delle navi - Seattle, 27 giugno 1946.
16) Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacita'
professionale dei cuochi di bordo - Seattle, 27 giugno 1946.
17) Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi -
Seattle, 29 giugno 1946.
18) Convenzione n. 77 concernente l'esame medico di idoneita'
all'impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti -
Montreal, 1 novembre 1946.
19) Convenzione n. 78 concernente l'esame medico di idoneita'
all'impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli
adolescenti - Montreal, 1 novembre 1946.
20) Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro
notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali
- Montreal, 1 novembre 1946.
21) Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro
nell'industria ed il commercio - Ginevra, 11 luglio 1947.
22) Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne
occupate nell'industria - San Francisco, 9 luglio 1948.
23) Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei
fanciulli nell'industria - San- Francisco, 10 luglio 1948.
24) Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti
stipulati da una Autorita' pubblica - Ginevra, 29 giugno 1949.
25) Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario -
Ginevra, 1 luglio 1949.
26) Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a
pagamento - Ginevra, 1 luglio 1949.
27) Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti -
Ginevra, 1 luglio 1949.