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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le
farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma
dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e' fissato nella stessa
misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge
20 febbraio 1950, n. 54.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 1952
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI