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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a
contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui
fino alla concorrenza di 41 miliardi di lire.